ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS - DPCM DEL 9 MARZO 2020

A seguito delle numerose richieste pervenuteci pubblichiamo il recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 il quale, allo scopo di limitare la diffusione del COVID-19, ha esteso a tutto il territorio nazionale le disposizioni impartite con l'art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 08/03/2020, inizialmente previste per la Regione Lombardia ed altre 14 province italiane, di seguito riportate:

    Art. 1

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 sono adottate le seguenti misure:
  2. a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  3. b) ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  4. c) divieto assoluto  di  mobilita'  dalla  propria  abitazione  o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero risultati positivi al virus;
  5. d) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali;  Resta  consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi  e delle  competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.....;
  6. e) si raccomanda ai  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto,  la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
  7. f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  8. g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché  gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali,  a  titolo  d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole  di  ballo,  sale  giochi, sale scommesse e sale bingo,  discoteche  e  locali  assimilati;  nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività;
  9. h) sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e  le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e  di  formazione superiore,  comprese  le  Università  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e  le  attività  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilità di  svolgimento  di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per  i  medici in formazione specialistica e dei corsi di  formazione  specifica  in medicina generale, nonché  delle  attività dei  tirocinanti  delle professioni  sanitarie.  Al  fine  di  mantenere  il   distanziamento sociale, e' da  escludersi  qualsiasi  altra  forma  di  aggregazione alternativa. Sono sospese le  riunioni  degli  organi  collegiali  in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia  degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili  concernenti  i servizi educativi per l'infanzia richiamati,  non  facenti  parte  di circoli didattici o istituti comprensivi;
  10. i) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza tra loro di almeno un metro di cui  all'allegato  1  lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
  11. l) sono chiusi i musei  e  gli  altri  istituti  e  luoghi  della cultura di cui all'art. 101 del  codice  dei  beni  culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  12. m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e  private  ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero  in  modalità  telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi  per  il  personale sanitario,  ivi  compresi  gli  esami  di  Stato  e  di  abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli  per  il personale  della  protezione  civile,  i   quali   devono   svolgersi preferibilmente con  modalità  a  distanza  o,  in  caso  contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);
  13. n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle  6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore,  di  predisporre  le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della  distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato  1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso  di violazione;
  14. o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle  di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con  modalità  contingentate  o  comunque idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d),  tra  i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso  di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  15. p) sono sospesi i congedi  ordinari  del  personale  sanitario  e tecnico, nonché del personale le cui attività  siano  necessarie  a gestire le attività richieste dalle unita'  di  crisi  costituite  a livello regionale;
  16. q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni,  modalità  di  collegamento  da  remoto  con   particolare riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di  cui  all'allegato  1  lettera  d),  ed evitando assembramenti;
  17. r) nelle giornate festive e prefestive sono  chiuse  le  medie  e grandi  strutture  di  vendita,  nonché gli  esercizi   commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni  per  garantire  la  possibilità  del  rispetto  della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui  all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività  in  caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o  organizzative che  non  consentano  il  rispetto  della   distanza   di   sicurezza interpersonale di un metro di  cui  all'allegato  1  lettera  d),  le richiamate strutture dovranno  essere  chiuse.  La  chiusura  non  e' disposta  per  farmacie,  parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi alimentari, il cui  gestore  e'  chiamato  a  garantire  comunque  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro  di cui  all'allegato  1  lettera  d),  con  sanzione  della  sospensione dell'attività in caso di violazione;
  18. s) sono  sospese  le  attività'  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi;
  19. t) sono sospesi gli esami di idoneità di  cui  all'articolo  121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi  presso gli uffici periferici della motorizzazione  civile  aventi  sede  nei territori di cui al presente  articolo;  con  apposito  provvedimento dirigenziale e' disposta, in  favore  dei  candidati  che  non  hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione  della  sospensione,  la proroga dei termini previsti dagli articoli 121  e  122  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.